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IPSOA Quotidiano

Sconto in fattura e cessione del credito per Sismabonus acquisti: in quali casi

10/02/2026 - Con la risposta a interpello n. 30 del 10 febbraio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che per le agevolazioni edilizie diverse dal Superbonus, la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali nelle forme alternative del cd. sconto in fattura e della cd. cessione del credito è ammessa solo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024; solo qualora gli interventi elencati vengano eseguiti nell'ambito di applicazione del cd. Superbonus, il beneficiario può optare, in luogo dell'utilizzo della detrazione, per la cessione del credito o lo sconto in fattura anche con riferimento alle spese sostenute nel corso dell'anno 2025. Con la risposta a interpello n. 30 del 10 febbraio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che per le agevolazioni edilizie diverse dal Superbonus, la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali nelle forme alternative del cd. sconto in fattura e della cd. cessione del credito è ammessa solo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024; solo qualora gli interventi elencati vengano eseguiti nell'ambito di applicazione del cd. Superbonus, il beneficiario può optare, in luogo dell'utilizzo della detrazione, per la cessione del credito o lo sconto in fattura anche con riferimento alle spese sostenute nel corso dell'anno 2025.

Investimenti in start­up e PMI innovative: credito d'imposta anche per forfetari

10/02/2026 - In tema di investimenti effettuati in start­up innovative e in PMI innovative, con la risposta a interpello n. 29 del 10 febbraio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti in Regime Forfetario potranno, in caso di incapienza dell'imposta (IRPEF) lorda dovuta, utilizzare il credito d'imposta di cui all'<a target="_blank" class="rich-legge" title="articolo 2" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000971693ART14">articolo 2</a> della <a target="_blank" class="rich-legge" title="l. n. 162 del 2024" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000971693SOMM">l. n. 162 del 2024</a> nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione, tra l'altro, anche del debito per l'imposta sostitutiva di cui all'<a target="_blank" class="rich-legge" title="articolo 1" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000807995ART15">articolo 1</a>, comma 64, della <a target="_blank" class="rich-legge" title="l. n. 190 del 2014" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000807995SOMM">l. n. 190 del 2014</a>. In tema di investimenti effettuati in start­up innovative e in PMI innovative, con la risposta a interpello n. 29 del 10 febbraio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti in Regime Forfetario potranno, in caso di incapienza dell'imposta (IRPEF) lorda dovuta, utilizzare il credito d'imposta di cui all'articolo 2 della l. n. 162 del 2024 nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione, tra l'altro, anche del debito per l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 64, della l. n. 190 del 2014.

Operazioni finanziarie su oro: gli adempimenti degli intermediari finanziari

10/02/2026 - Con la risposta a interpello n. 28 del 10 febbraio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiiro che il contribuente è tenuto a comunicare all'Anagrafe Tributaria le operazioni di vendita di oro da investimento, laddove effettui le stesse ''in via professionale'', come intermediario finanziario abilitato ed esse possono, quindi, annoverarsi tra i ''servizi offerti continuativamente al cliente''. Con la risposta a interpello n. 28 del 10 febbraio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiiro che il contribuente è tenuto a comunicare all'Anagrafe Tributaria le operazioni di vendita di oro da investimento, laddove effettui le stesse ''in via professionale'', come intermediario finanziario abilitato ed esse possono, quindi, annoverarsi tra i ''servizi offerti continuativamente al cliente''.

Flussi d'ingresso 2026: quote per lavoro stagionale nel turismo

10/02/2026 - Con nota ministeriale riferita al D.P.C.M. n. 2/2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha disposto la ripartizione territoriale delle quote di ingresso per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico per l’anno 2026. Il provvedimento si inserisce nella programmazione triennale 2026-2028 dei flussi di ingresso dei lavoratori stranieri e individua il numero complessivo delle quote disponibili, nonché i criteri di assegnazione a livello regionale e provinciale. La ripartizione tiene conto delle istanze presentate e del fabbisogno di manodopera rilevato nel comparto turistico. Con nota ministeriale riferita al D.P.C.M. n. 2/2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha disposto la ripartizione territoriale delle quote di ingresso per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico per l’anno 2026. Il provvedimento si inserisce nella programmazione triennale 2026-2028 dei flussi di ingresso dei lavoratori stranieri e individua il numero complessivo delle quote disponibili, nonché i criteri di assegnazione a livello regionale e provinciale. La ripartizione tiene conto delle istanze presentate e del fabbisogno di manodopera rilevato nel comparto turistico.

Pensioni e speranza di vita: dal 2027 incremento requisiti di accesso

10/02/2026 - Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, è stato disposto il nuovo adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento in funzione dell’incremento della speranza di vita accertato dall’ISTAT. Il provvedimento stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, i requisiti anagrafici e contributivi vigenti nei diversi regimi pensionistici siano incrementati di tre mesi, con corrispondente aumento dei valori di “quota” previsti dalla normativa previgente. Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, è stato disposto il nuovo adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento in funzione dell’incremento della speranza di vita accertato dall’ISTAT. Il provvedimento stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, i requisiti anagrafici e contributivi vigenti nei diversi regimi pensionistici siano incrementati di tre mesi, con corrispondente aumento dei valori di “quota” previsti dalla normativa previgente.

Patente a crediti: quali decurtazioni in caso di lavoro nero?

10/02/2026 - Con la nota n. 609 del 2026 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro Direzione Centrale di Vigilanza è intervenuto fornendo istruzioni operative sulle modalità con le quali verranno effettuate le decurtazioni sulla patente a crediti per le violazioni in materia di lavoro sommerso commesse dal 1° gennaio 2026. Vengono anche individuate le diverse ipotesi in cui è necessario comunicare al datore di lavoro le decurtazioni ed i soggetti predisposti. Con la nota n. 609 del 2026 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro Direzione Centrale di Vigilanza è intervenuto fornendo istruzioni operative sulle modalità con le quali verranno effettuate le decurtazioni sulla patente a crediti per le violazioni in materia di lavoro sommerso commesse dal 1° gennaio 2026. Vengono anche individuate le diverse ipotesi in cui è necessario comunicare al datore di lavoro le decurtazioni ed i soggetti predisposti.

Risk Mitigation Accounting: le osservazioni preliminari dell'EFRAG

10/02/2026 - L’EFRAG ha pubblicato la Draft Comment Letter sul progetto IASB Risk Mitigation Accounting. L’organismo non ha ancora assunto posizioni definitive e pone domande agli stakeholder per definire il proprio parere finale. Alcuni ritengono che l’RMA debba perseguire con pari peso la rappresentazione fedele della gestione del rischio e l’eliminazione delle asimmetrie contabili; l’EFRAG si interroga inoltre sull’esclusione di alcuni strumenti, come le attività al fair value through profit or loss, dai portafogli ammissibili. Servono chiarimenti sul test dell’eccesso di aggiustamento. I membri divergono su data di entrata in vigore e ritiro dello IAS 39, pur concordando sulla necessità di una lunga transizione. Le proposte di informativa sono generalmente accolte positivamente. L’EFRAG evidenzia infine l’esigenza di una soluzione contabile più adeguata per la gestione dinamica del rischio di tasso nelle entità IFRS 17. Gli stakeholder possono presentare i commenti entro il 22 giugno 2026. L’EFRAG ha pubblicato la Draft Comment Letter sul progetto IASB Risk Mitigation Accounting. L’organismo non ha ancora assunto posizioni definitive e pone domande agli stakeholder per definire il proprio parere finale. Alcuni ritengono che l’RMA debba perseguire con pari peso la rappresentazione fedele della gestione del rischio e l’eliminazione delle asimmetrie contabili; l’EFRAG si interroga inoltre sull’esclusione di alcuni strumenti, come le attività al fair value through profit or loss, dai portafogli ammissibili. Servono chiarimenti sul test dell’eccesso di aggiustamento. I membri divergono su data di entrata in vigore e ritiro dello IAS 39, pur concordando sulla necessità di una lunga transizione. Le proposte di informativa sono generalmente accolte positivamente. L’EFRAG evidenzia infine l’esigenza di una soluzione contabile più adeguata per la gestione dinamica del rischio di tasso nelle entità IFRS 17. Gli stakeholder possono presentare i commenti entro il 22 giugno 2026.

Derivazione rafforzata: applicazione dell'OIC 34 anche per l'acquirente

05/02/2026 - La Norma di comportamento AIDC n. 234 chiarisce che il principio di derivazione rafforzata si applica anche ai casi non disciplinati espressamente dagli OIC, purché la soluzione adottata rispetti i postulati dell’<a target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 11" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000862131SOMM">OIC 11</a>. L’<a target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 34" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000943020SOMM">OIC 34</a>, pur rivolto al venditore per la rilevazione dei ricavi nei contratti complessi, può essere utilizzato anche dall’acquirente per l’analisi e l’allocazione dei costi, anche se ciò non produce rilevazioni simmetriche. In assenza di un principio specifico per l’acquirente, l’<a target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 11" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000862131SOMM">OIC 11</a> consente di definire politiche contabili autonome basate su analogia, postulati di bilancio e, se necessario, principi IFRS coerenti. Fiscalmente, tali politiche sono valide ai fini della derivazione rafforzata se correttamente applicate. Le asimmetrie tra venditore e acquirente non ostacolano il riconoscimento fiscale, salvo generare effetti distorsivi come doppia deduzione o doppia tassazione. La Norma di comportamento AIDC n. 234 chiarisce che il principio di derivazione rafforzata si applica anche ai casi non disciplinati espressamente dagli OIC, purché la soluzione adottata rispetti i postulati dell’OIC 11. L’OIC 34, pur rivolto al venditore per la rilevazione dei ricavi nei contratti complessi, può essere utilizzato anche dall’acquirente per l’analisi e l’allocazione dei costi, anche se ciò non produce rilevazioni simmetriche. In assenza di un principio specifico per l’acquirente, l’OIC 11 consente di definire politiche contabili autonome basate su analogia, postulati di bilancio e, se necessario, principi IFRS coerenti. Fiscalmente, tali politiche sono valide ai fini della derivazione rafforzata se correttamente applicate. Le asimmetrie tra venditore e acquirente non ostacolano il riconoscimento fiscale, salvo generare effetti distorsivi come doppia deduzione o doppia tassazione.

L'OIC 34 si applica anche all'acquirente

05/02/2026 - Secondo la <a target="_blank" title="Norma di Comportamento n. 234" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/02/05/derivazione-rafforzata-applicazione-oic-34-acquirente">Norma di Comportamento n. 234</a> dell’AIDC, quanto previsto dall’<a target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 34" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000943020SOMM">OIC 34</a> in relazione alla rilevazione dei ricavi da parte del cedente o prestatore, essendo volto al rispetto del postulato della rappresentazione sostanziale delle componenti reddituali, può essere esteso, applicando opportune cautele, anche all’acquirente dei beni e servizi, pur in assenza di una perfetta simmetria nelle relative rilevazioni contabili. Vediamo come. Secondo la Norma di Comportamento n. 234 dell’AIDC, quanto previsto dall’OIC 34 in relazione alla rilevazione dei ricavi da parte del cedente o prestatore, essendo volto al rispetto del postulato della rappresentazione sostanziale delle componenti reddituali, può essere esteso, applicando opportune cautele, anche all’acquirente dei beni e servizi, pur in assenza di una perfetta simmetria nelle relative rilevazioni contabili. Vediamo come.

Quali sono le quattro condizioni per chiedere il bonus mobili 2026

10/02/2026 - Quali condizioni devono essere rispettate per beneficiare del bonus mobili nel 2026? Grazie alla proroga disposta dalla legge di Bilancio (<a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 1992025" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000996314SOMM">legge n. 199/2025</a>), infatti, la detrazione è fruibile anche per gli acquisti che saranno effettuati fino al 31 dicembre 2026. Come nel 2025, il plafond di spesa disponibile nel 2026 è pari a 5.000 euro per unità immobiliare. Quali condizioni devono essere rispettate per beneficiare del bonus mobili nel 2026? Grazie alla proroga disposta dalla legge di Bilancio (legge n. 199/2025), infatti, la detrazione è fruibile anche per gli acquisti che saranno effettuati fino al 31 dicembre 2026. Come nel 2025, il plafond di spesa disponibile nel 2026 è pari a 5.000 euro per unità immobiliare.

Filiera del grano duro: in arrivo 10 milioni di euro

09/02/2026 - Il decreto del 30 ottobre 2025 del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, disciplina criteri e modalità di utilizzo dei 10 milioni di euro destinati alla filiera del grano duro. Le misure mirano a rafforzare l’aggregazione dei produttori, valorizzare i contratti di filiera cerealicoli, migliorare la qualità tramite sementi certificate e sostenere investimenti in tracciabilità e certificazione. Possono richiedere l’aiuto le imprese agricole che, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, abbiano sottoscritto contratti di filiera o impegni triennali, anche tramite cooperative o OP. L’aiuto massimo è di 100 euro/ha, riconosciuto fino a 50 ettari e nel limite di 50.000 euro in tre esercizi finanziari, nel rispetto del regime “de minimis” agricolo. L’erogazione avviene previa verifica dei requisiti da parte del soggetto gestore. Le domande saranno presentate tramite applicativo SIAN secondo istruzioni operative emanate entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Il decreto del 30 ottobre 2025 del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, disciplina criteri e modalità di utilizzo dei 10 milioni di euro destinati alla filiera del grano duro. Le misure mirano a rafforzare l’aggregazione dei produttori, valorizzare i contratti di filiera cerealicoli, migliorare la qualità tramite sementi certificate e sostenere investimenti in tracciabilità e certificazione. Possono richiedere l’aiuto le imprese agricole che, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, abbiano sottoscritto contratti di filiera o impegni triennali, anche tramite cooperative o OP. L’aiuto massimo è di 100 euro/ha, riconosciuto fino a 50 ettari e nel limite di 50.000 euro in tre esercizi finanziari, nel rispetto del regime “de minimis” agricolo. L’erogazione avviene previa verifica dei requisiti da parte del soggetto gestore. Le domande saranno presentate tramite applicativo SIAN secondo istruzioni operative emanate entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Eliminazione barriere architettoniche: quale agevolazione disponibile nel 2026?

09/02/2026 - A meno di future proroghe, con il 2025, è terminato il periodo di validità del bonus barriere architettoniche, la detrazione IRPEF e IRES del 75% per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2026, in alternativa, le persone fisiche possono fruire del bonus ristrutturazioni, confermato dalla <a target="_blank" title="legge di Bilancio 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/12/31/legge-bilancio-2026-novita-professionisti-imprese">legge di Bilancio 2026</a> al 50% o al 36%. Per le imprese, invece, sono disponibili i contributi a fondo perduto messi a disposizione dall’INAIL ma, a differenza del bonus barriere architettoniche che non richiede la presenza di un disabile nell’immobile, gli incentivi INAIL sono “vincolati” all’assunzione o al reinserimento lavorativo di persone con disabilità da lavoro. Quanto si risparmia? A meno di future proroghe, con il 2025, è terminato il periodo di validità del bonus barriere architettoniche, la detrazione IRPEF e IRES del 75% per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2026, in alternativa, le persone fisiche possono fruire del bonus ristrutturazioni, confermato dalla legge di Bilancio 2026 al 50% o al 36%. Per le imprese, invece, sono disponibili i contributi a fondo perduto messi a disposizione dall’INAIL ma, a differenza del bonus barriere architettoniche che non richiede la presenza di un disabile nell’immobile, gli incentivi INAIL sono “vincolati” all’assunzione o al reinserimento lavorativo di persone con disabilità da lavoro. Quanto si risparmia?

Prodotti tessili invenduti: le misure dell'UE per prevenirne la distruzione

10/02/2026 - La Commissione europea ha introdotto nuove misure attuative dell’ESPR per prevenire la distruzione di capi di abbigliamento, accessori e calzature invenduti, promuovendo riutilizzo e riciclaggio e riducendo l’impatto ambientale del settore tessile. Le misure chiariscono i casi in cui la distruzione è consentita, come motivi di sicurezza o danneggiamento, e introducono un formato standardizzato per comunicare i volumi di prodotti invenduti smaltiti, senza aggravare gli oneri amministrativi. In Europa si stima che il 4‑9% dei prodotti tessili invenduti venga distrutto ogni anno, generando circa 5,6 milioni di tonnellate di CO₂. L’ESPR, in vigore dal luglio 2024, vieta la distruzione dei prodotti tessili invenduti e impone obblighi di trasparenza alle imprese. Il divieto si applicherà alle grandi imprese dal 19 luglio 2026 e dal 2030 alle imprese di medie dimensioni. La Commissione europea ha introdotto nuove misure attuative dell’ESPR per prevenire la distruzione di capi di abbigliamento, accessori e calzature invenduti, promuovendo riutilizzo e riciclaggio e riducendo l’impatto ambientale del settore tessile. Le misure chiariscono i casi in cui la distruzione è consentita, come motivi di sicurezza o danneggiamento, e introducono un formato standardizzato per comunicare i volumi di prodotti invenduti smaltiti, senza aggravare gli oneri amministrativi. In Europa si stima che il 4‑9% dei prodotti tessili invenduti venga distrutto ogni anno, generando circa 5,6 milioni di tonnellate di CO₂. L’ESPR, in vigore dal luglio 2024, vieta la distruzione dei prodotti tessili invenduti e impone obblighi di trasparenza alle imprese. Il divieto si applicherà alle grandi imprese dal 19 luglio 2026 e dal 2030 alle imprese di medie dimensioni.

FIR digitale: modalità operative e attivazione dal 12 febbraio 2026

10/02/2026 - Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il <a target="_blank" class="rich-legge" title="Decreto direttoriale n. 252026" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000998479SOMM">Decreto direttoriale n. 25/2026</a>, che definisce le modalità operative per la gestione del Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale in caso di indisponibilità dei servizi RENTRI, della connettività Internet o dei sistemi di autenticazione. Gli allegati descrivono le procedure da seguire per garantire la continuità degli adempimenti e le modalità con cui vengono comunicate agli utenti le interruzioni dei servizi. Le funzionalità per creare e compilare il FIR digitale sono disponibili dal 22 gennaio 2026, mentre l’attivazione completa delle funzioni necessarie all’apertura del FIR digitale è fissata al 12 febbraio 2026, consentendone l’utilizzo obbligatorio dal 13 febbraio 2026. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il Decreto direttoriale n. 25/2026, che definisce le modalità operative per la gestione del Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale in caso di indisponibilità dei servizi RENTRI, della connettività Internet o dei sistemi di autenticazione. Gli allegati descrivono le procedure da seguire per garantire la continuità degli adempimenti e le modalità con cui vengono comunicate agli utenti le interruzioni dei servizi. Le funzionalità per creare e compilare il FIR digitale sono disponibili dal 22 gennaio 2026, mentre l’attivazione completa delle funzioni necessarie all’apertura del FIR digitale è fissata al 12 febbraio 2026, consentendone l’utilizzo obbligatorio dal 13 febbraio 2026.

Nel modello CNDCEC la governance partecipativa valorizza la sostenibilità aziendale

10/02/2026 - La social taxonomy propone un approccio innovativo alla sostenibilità sociale, valorizzando il ruolo centrale della governance partecipativa nei processi decisionali aziendali. Il <a target="_blank" title="documento del CNDCEC" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/01/28/tassonomia-sociale-governance-aziendale-finanza-sostenibile-pubblicato-approfondimento-commercialisti">documento del CNDCEC</a> evidenzia come il fattore “G” sia determinante per integrare gli obiettivi ESG nella strategia d’impresa, rafforzando trasparenza, accountability e creazione di valore nel lungo periodo. La governance diventa così il motore operativo per tradurre gli obiettivi sociali in scelte concrete e misurabili. La social taxonomy propone un approccio innovativo alla sostenibilità sociale, valorizzando il ruolo centrale della governance partecipativa nei processi decisionali aziendali. Il documento del CNDCEC evidenzia come il fattore “G” sia determinante per integrare gli obiettivi ESG nella strategia d’impresa, rafforzando trasparenza, accountability e creazione di valore nel lungo periodo. La governance diventa così il motore operativo per tradurre gli obiettivi sociali in scelte concrete e misurabili.

Quotidiano Giuridico

Violato il limite del repêchage anche quando si ingaggia un lavoratore autonomo

10/02/2026 - Ciò che conta è l'esistenza di una posizione lavorativa in concreto attribuibile al dipendente altrimenti licenziando (Cassazione civile, ordinanza n. 31312/2025)

Avvocati, modificata la violazione disciplinare all'art. 25 bis Codice deontologico

10/02/2026 - Pubblicata in G.U. la modifica che delimita il campo di applicazione delle disposizioni già in vigore dal 2 luglio 2023 dopo l’approvazione della legge sull’equo compenso

La donazione che non torna più indietro

10/02/2026 - Tra favor circulationis e rischio di nuove iniquità intrafamiliari

Speciali

Pace fiscale

Fonte: ipsoa.it

Reddito di cittadinanza

Fonte: ipsoa.it

Quota 100 e pensioni 2019

Fonte: ipsoa.it

Fattura elettronica

Fonte: ipsoa.it

Tariffe Inail 2019

Fonte: ipsoa.it

Auto: ecotassa e bonus 2019

Fonte: ipsoa.it

Fondo Garanzia PMI

Fonte: ipsoa.it

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SSL Ambiente Condiviso: Vista Consulente - RSPP

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